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Settore Tessile

Tessile (Nuovo Regolamento UE 1007/2011)

 

Entra in vigore l' 8 maggio 2012 il Nuovo Regolamento UE 1007/2011 del parlamento Europeo del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

  Abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.

 

 

Nella sezione allegati sono presenti:

 il Folder per i consumatori (saper leggere le etichette dei tessuti)

 la Guida per le Imprese (consigli su come etichettare secondo le attuali normative)

 il Regolamento

la Normativa di riferimento              

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Etichettatura del consumo di energia dei prodotti connessi all'energia

Etichettatura del consumo di energia dei prodotti connessi all'energia - D.Lgs. n. 104 del 28.06.2012 in attuazione della Direttiva 2010/30/UE.

Con il D.Lgs. n. 104 del 28.06.2012 si da attuazione alla Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia di apparecchi elettrodomestici mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti piu efficienti. La nuova direttiva subentra alla Direttiva 92/75/CEE abrogandola con effetto a decorrere dal 21.07.2011 e taluni Regolamenti definiscono gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda di prodotti quali, lavatrici per uso domestico, lampade elettriche ed apparecchiature d'illuminazione, televisori, apparecchi di refrigerazione per uso domestico, lavastoviglie per uso domestico.

Normativa di riferimento (vedi allegati)

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Aggiornamento
Il DPCM del 9.06.2015, pubblicato sulla G.U. n.134 del 12/06/2015 stabilisce che è prorogato dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per il versamento dovuto da tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.(comma 1)
La suddetta proroga si applica anche:
  • ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (leggi regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ) nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014, n. 190;
     
  • ai soggetti che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.917/86, a società, associazioni e imprese con i requisiti già indicati nel predetto comma 1.

I nuovi termini sono i seguenti:

  • entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
     
  • dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo,
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COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE
Nel caso di diritto annuale versato in eccedenza con mod. F24 oppure non dovuto, anziché richiedere il rimborso è senz'altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione che consente di adoperare immediatamente il credito vantato verso la Camera per pagare altri tributi che devono essere versati con F24, compreso il diritto annuale riferito ad annualità diverse da quelle cui si riferisce il credito.

Per compensare il credito da diritto annuale è necessario utilizzare la sezione "IMU e altri tributi locali", indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito" limitatamente a quanto erroneamente versato con F24 con il codice tributo 3850.

Non è possibile, infatti, compensare gli importi versati con il codice 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003.
 
 
Se il versamento è effettuato con F24 a saldo zero, l'importo del diritto annuale dovrà essere sempre maggiorato dello 0,40% se il pagamento è effettuato in occasione dell'apposita scadenza prevista per il versamento con tale maggiorazione.
 
E' necessario contattare preventivamente gli uffici competenti della Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:
• l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
• nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
• quando sono passati più di due anni dalla data di versamento (in quest'ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: art. 17 comma 3 legge 488/1999 - art. 10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001).
 
 
RIMBORSI DIRITTO ANNUALE
Le richieste di rimborso devono essere presentate o proposte, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 17 Legge n. 488/99, art. 10 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001).
 
La domanda di rimborso è l’ unico mezzo per ottenere la restituzione di somme erroneamente versate a titolo di diritto annuale in caso di:
• soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
• importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica e modalità diverse da F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24.
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale in carta libera, utilizzando il modello che deve essere corredato dalla documentazione necessaria a comprovare il credito (copia modello F24, copia ricevuta del protocollo della pratica telematica, copia ricevuta versamento effettuato allo sportello), dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali autocertificazioni (quando richieste dalla tipologia della domanda).
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I dati possono inoltre comunicati all’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Promocosenza”

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Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il trasferimento all’estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

Con specifico riferimento agli Stati Uniti d’America, l’eventuale trasferimento di dati in tale Paese viene effettuato esclusivamente verso società certificate ai sensi del Privacy Shield, accordo che impone alle imprese U.S.A. obblighi stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini europei e soggette al controllo delle Autorità statunitensi.

9. Cookie

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10. I suoi DIRITTI

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

  • il diritto di conoscere se la CCIAA di Cosenza ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
  • il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
  • il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
  • il diritto alla limitazione del trattamento;
  • il diritto di opporsi al trattamento;
  • il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
  • il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo.

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

 


 

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Atti

L’articolo 2, comma 594, della L. 24 dicembre 2007 dispone che “ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

 

Consulta la documentazione presente tra gli allegati di questa pagina

 

 

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