Comunicazioni Istituzionali
Pubblicazioni
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015 non accetta più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Quanto sopra premesso, si comunicano il Codici Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31.03.2015 le fatture elettroniche emesse nei confronti della Camera di commercio.
Denominazione : Camera di commercio
Codice Univoco ufficio: UF1HGH
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80001370784
Comune dell'ufficio: Cosenza
Indirizzo dell'ufficio: Via Calabria, 33
Cap dell'ufficio: 87100
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
Link Normattiva al Decreto 55/2013
Leggi tuttoCalzature
Con il termine calzature si intendono: tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatemente, di cui all'allegato I del D.M. 11/04/1996. Decreto che recipisce la Direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore. Ulteriori approfondimenti sul settore vedi Commissione europea Imprese e Industrie.
Le disposizioni della normativa NON si applicano ai prodotti individuati all'art. 1 co. 4 del medesimo decreto:
Calzature d'occasione usate;
Calzature aventi caratteristiche di giocattolo;
Calzature di protezione;
Calzature desciplinate sul D.P.R. 10.09.1982 n. 904, recante attuazione della Direttiva 76/469/CEE.
E' fatto obbligo al fabbricante di apporre un'etichetta, che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana, almeno su una delle calzature, può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato e saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Le calzature poste in vendita al consumatore finale devono riportare informazioni in merito alle singole parti di composizione:
• Tomaia, superficie esterna dell'elemento strutturale attacato alla suola esterna. Sono esclusi gli accessori e i rinforzi.
• Rivestimento della tomaia e suola interna, fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.
• Suola esterna, superficie inferiore della calzatura attacata alla tomaia.
L'etichettatura di composizione è conforme quando contiene le informazioni relative al materiale che costituisce almeno l'80% della superficie di cui è composta ciascuna parte della calzatura. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sui due materiali prevalenti (art. 4 co. 1 del D.M. 11/04/96).
E' fatto obbligo al venditore finale di esporre nei locali di vendita al consumatore, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona, che l'indossi o comunque li porti con sè, da rischi per la salute e la sicurezza, art. 1 D.Lgs. n. 475/92 (Decreto che recepisce la Direttiva 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione individuale).
Sono suddivisi in tre categoria in base alla complessità della progettazione ed alla tempestiva verifica degli effetti lesivi da parte del consumatore: vedi tabella
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II del D.Lgs. 475/99, fatto salvo per le categorie di DPI che non rientrono nel campo di applicazione della presente normativa come da allegato I del D.lgs. 475/92, tipo i caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote e da quanto disposto dal comma 4 art. 3 del decreto Legislativo in merito agli eventi fieristici, di esposizione, di dimostrazione o analoghe manifestazioni pubbliche, che consente la presentazione di PDI non conformi alle desposizioni del decreto, purchè un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossobilità di acquistarli prima che siano resi conformi.
Con l'apposizione della marcatura CE sul prodotto DPI, da parte del fabbricante o del suo rappresenate stabilito nel territorio comunitario o dal distributore/o qualunque soggetto che immette il prodotto sul mercato col suo nome o marchio, si considera prodotto conforme ai requisiti essenziali e quindi immesso sul mercato. Tuttavia è consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti di marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purchè tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del prodotto, comma 3 art. 3 D.Lgs. 475/92.
Le specifiche tecniche di fabbricazione dei prodotti, la cui elaborazione è affidata ad enti di normalizzazione europei (CEN, CENELTIC, ETSI), che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in norme armonizzate. L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.
Nella sezione allegati:
• Riferimenti Normativa Comunitaria e nazionale DPI
• Tabella
Leggi tuttoGiocattoli
Aggiornate le norme EN 71-1 e EN 71-2 per la sicurezza dei giocattoli.
Gli aggiornamenti riguardano le norme tecniche relative alle proprietà meccaniche, fisiche e l'infiammibilità dei giocattoli. Comunicazione della Commissione pubblicata sulla G.U.C.E del 21.07.2011.
Con l'entrata in vigore della nuova direttiva 2009/48/CE, si è reso necessario procedere ad un adeguamento delle norme tecniche europee al progresso tecnologico, prevedendo sia l'aggiornamento sia l'adozione di nuovi requisiti in materia di sicurezza. Per questo motivo in sede europea sono in fase di rielaborazione le norme tecniche EN 71, adottate e pubblicate in Italia dall'Uni-Ente nazionale italiano di unificazione, che stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova sui giocattoli destinati ai bambini fino ai 14 anni di età.
A seguito di una precisa richiesta proveniente dalla Commissione europea, la prima norma ad essere stata aggiornata e pubblicata è la UNI EN 71-1:2011 che specifica i requisiti e i metodi di prova per valutare le proprietà fisiche e meccaniche dei giocattoli. Tale norma include anche requisiti specifici per giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni di età, ai bambini al di sotto dei 18 mesi e ai bambini troppo piccoli per stare seduti da soli. Comprende emendamenti in materia di cordoni, cavi nei giocattoli, ventose sui proiettili destinati ai bambini oltre i 3 anni, di biciclette, scooter e giocattoli cavalcabili, venstose e materiale in espansione.
Nella sezione allegati:
Comunicazione della Commissione file
Normativa del settore
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