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Obblighi in materia di trasparenza in scadenza il 28 febbraio

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Si fa presente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124), prevede – a decorrere dal 2018 - ulteriori obblighi di trasparenza a carico delle imprese e delle associazioni.

 

Entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, è obbligatorio pubblicare, da parte dei soggetti appresso indicati, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.

 

Gli obblighi riguardano:
a) Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni come individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (da ultimo dm 30 luglio 2013 sul quale, sempre da ultimo, il Comunicato 23 maggio 2016);
b) Le associazioni di consumatori ed utenti iscritte nell’elenco tenuto dal Mise;
c) Le altre associazioni;
d) Le Onlus;
e) Le fondazioni, che intrattengono rapporti economici con “pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate [queste ultime sono escluse dagli obblighi di pubblicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ma sono comprese nel caso di contributi, sovvenzioni, etc.]”.

 

L’obbligo riguarda sovvenzioni, contributi, etc. il cui valore sia superiore a 10.000 euro nell’anno precedente.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

 

Dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.